Competenze
Le competenze della Commissione Comunale per la Formazione degli Elenchi dei Giudici Popolari sono definite dalla Legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche. Questa commissione ha un ruolo fondamentale nella selezione dei cittadini che possono essere chiamati a ricoprire l’incarico di giudice popolare nelle Corti d’Assise e nelle Corti d’Assise d’Appello.
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Formazione degli elenchi dei giudici popolari
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Ogni due anni, redige l’elenco delle persone idonee a svolgere la funzione di giudice popolare di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello.
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Include d’ufficio i cittadini in possesso dei requisiti richiesti dalla legge o valuta le domande presentate.
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Verifica dei requisiti
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Controlla che i nominativi inseriti abbiano i requisiti di legge:
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Cittadinanza italiana.
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Età tra 30 e 65 anni.
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Titolo di studio minimo: scuola secondaria di primo grado per Corte d’Assise, scuola secondaria di secondo grado (diploma) per Corte d’Assise d’Appello.
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Buona condotta morale e assenza di condanne penali incompatibili.
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Esclusione dei non idonei
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Rimuove dagli elenchi eventuali soggetti che non hanno più i requisiti, per motivi di età, condotta, o altre incompatibilità.
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Invio degli elenchi al Tribunale
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Dopo la formazione o l’aggiornamento, trasmette gli elenchi al Presidente del Tribunale competente territorialmente, entro i termini previsti.
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