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Competenze e Composizione delle Commissioni Consiliari

Le Commissioni Consiliari costituite in seno al Consiglio Comunale:

 

 

Approfondimenti per: Le Commissioni Consiliari

Con il comma 173, art. 1, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 viene abrogato l'articolo 13 del Dlgs 504/1992. Di conseguenza, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni (non più 3) dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede a rendere esigibile il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (comma 164).
Sulle somme versate e non dovute devono essere corrisposti gli interessi nella misura stabilita dal comma 165, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Il contribuente che non ha pagato in tutto o in parte l’imposta o che ha presentato una dichiarazione infedele può regolarizzare la sua posizione entro determinate scadenze con il pagamento di sanzioni ridotte e degli interessi legali.
Il ravvedimento è ammissibile a patto che la violazione non sia già stata contestata dall’ufficio competente.
Il contribuente che intende avvalersi di questa facoltà deve presentare o spedire all’Ufficio Tributi del Comune apposita istanza, allegando copia dell’avvenuto versamento, entro le scadenze previste dalla Legge o dal Regolamento comunale.
Per il pagamento si deve utilizzare lo stesso bollettino postale che serve per versare l’ICI in autotassazione.
Esso va compilato in tutte le sue parti con la seguente avvertenza:
nelle caselline dedicate alle voci “terreni agricoli”; “aree fabbricabili”; “abitazioni principale”; “altri fabbricati” devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi.
La somma che si va a versare deve, invece, comprendere oltre all’imposta, la sanzione ridotta e gli interessi.
Andrà inoltre barrata la casellina con l’indicazione “Ravvedimento”.

(art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92)

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'imposta è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di imposta devono sussistere congiuntamente l'inagibilità (se trattasi di fabbricato diverso da quello abitativo) o l'inabitabilità (se trattasi di fabbricato abitativo) e l'assenza di utilizzo.
Il Ministero delle Finanze, nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI, ha precisato "che l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria".
Al riguardo va ricordato che:

  • nei casi di permanente inagibilità o inabitabilità, l'imposta è dovuta solo in riferimento all'area di sedime, se la stessa mantiene la caratteristica di area fabbricabile (in senso conforme, risoluzioni 19 settembre 1992 protocollo 7/2090, 30 ottobre 1992 protocollo 7/2186 e 12 dicembre 1992 protocollo 9/1178);
  • il comune, a norma dell'art. 59, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 446/97, può aver disciplinato le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

    L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, il quale dovrà allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La dichiarazione sostitutiva, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia l'attestazione comunale sia la perizia dell'ufficio tecnico (circolare ministeriale n. 137/E del 15 maggio 1997, risposta 20.1). Naturalmente, in quest' ultima ipotesi, il comune impositore potrà verificare la veridicità del contenuto e se la dichiarazione risulta mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale (artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).


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