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Chi deve Pagare l'I.C.I. 

L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:

  • dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
  • dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
  • dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
  • dai concessionari di aree demaniali.

Nel Comune di Voturara Appula i terreni agricoli sono esenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984.

 
La Dichiarazione

In caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura o destinazione dell'immobile, i soggetti interessati devono presentare un'apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I Comuni possono stabilire che la dichiarazione sia sostituita da una comunicazione, per la quale possono essere previsti termini diversi di presentazione.

Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni che comportano un diverso ammontare dell'ICI dovuta.

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della comunicazione ICI per le variazioni relativamente alle quali i dati catastali possono essere trasmessi ai comuni dall'Agenzia del Territorio.

Tuttavia, fino al momento di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, resta fermo l'o bbligo per i contribuenti di presentare la dichiarazione o la comunicazione al comune competente.

Calcolo della base imponibile

Per i fabbricati inscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata:

  1. per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
  2. per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
  3. per 34 per i fabbricati della categoria C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.
Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti.

Calcolo dell'imposta

L’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata dal Comune.

L'ICI si paga proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è posseduto l’immobile. Si calcola per intero il mese nel quale il possesso si è prolungato per almeno 15 giorni; non si calcola il mese in cui il possesso è durato meno di 15 giorni.

Nel corso dell'anno si possono verificare situazioni particolari, a seguito della variazione della soggettività passiva (acquisto o vendita) o della destinazione d’uso dell'immobile (casa adibita ad abitazione principale).

Le aliquote

Le aliquote e le detrazioni sono deliberate ogni anno dal Comune.


Immobili adibiti ad abitazione principale

Per l'unità immobiliare utilizzata come dimora abituale del contribuente è riconosciuta una detrazione dall'imposta di 103,29 annui, da rapportare ai mesi di utilizzazione.

Condizione essenziale per il riconoscimento della detrazione è l'identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'ICI e quello che dimora abitualmente nell'immobile.

Nel caso di più contribuenti che abitano nell'immobile, la detrazione deve essere suddivisa in parti uguali tra loro (a prescindere dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento), oltre che rapportata ai mesi di destinazione.

Con delibera il Comune può:

  • assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • assimilare all'abitazione principale l'alloggio dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela e accordando a questi immobili l'applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione;
  • elevare l'importo della detrazione fino a 258,23 in alternativa alla riduzione fino al 50% dell'imposta dovuta per l'immobile adibito ad abitazione principale;
  • aumentare detta detrazione anche oltre 258,23 fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'abitazione principale. In tal caso però il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

Per informazioni sulla detrazione il contribuente deve rivolgersi al Comune destinatario del versamento.


Le pertinenze dell'abitazione principale

Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale.

Nel caso in cui la detrazione per l'abitazione principale è maggiore dell’ICI dovuta, la parte residua deve essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze.


Quando e come si paga

L'ICI deve essere versata in due rate:
a.   la prima, da pagare entro il 16 giugno, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l’anno e si calcola in base all'aliquota e alle detrazioni dell'anno precedente;
b.   la seconda rata, da pagare a saldo tra il 1° e il 16 dicembre, si calcola con l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso, sottraendo poi quanto versato in acconto.

E' possibile anche pagare l'ICI in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.

In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune, è sufficiente un unico versamento per l'ICI complessivamente dovuta.
Se si posseggono immobili situati in Comuni diversi, si devono effettuare versamenti distinti per ogni Comune.

Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali o l’agente della riscossione oppure presso le banche convenzionate, salvo diverse disposizioni del Comune. Il pagamento può essere effettuato con il bollettino di conto corrente. E’ prevista inoltre la possibilità di effettuare il versamento tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane spa. In questo caso il contribuente riceve la conferma dell’avvenuta operazione presso la propria casella di posta elettronica, nella quale è riportata l’immagine virtuale del bollettino.
Inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2007, tutti i contribuenti potranno pagare il tributo comunale utilizzando il modello F24 ed avranno la possibilità di poter compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

I ritardatari possono pagare l'ICI entro 30 giorni dalla scadenza, con l’applicazione della sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati solo sull’imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.

Inoltre, è possibile regolarizzare il versamento dell’imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista: in questo caso si paga la sanzione del 6% dell’imposta stessa, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati soltanto sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo.

L’importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare. Il pagamento si esegue con il bollettino postale oppure con il modello F24 avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento".

Esempio:

Se il contribuente paga con un ritardo di 22 giorni e l'ICI è pari ad € 120,00, il calcolo da è il seguente:

-€ 120,00 a titolo di imposta;
-€ 4,50 a titolo di sanzione ( € 120,00 x 3,75%);
-€ 0,18 a titolo di interessi legali dovuti per 22 giorni di ritardo 
  ((€ 120 x 2,5 x 22)/36.500)


Soggetti non residenti ne territorio dello Stato

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono pagare l’ICI in unica soluzione, dal 1° al 20 dicembre, con l’aggiunta degli interessi del 3%.

Si ricorda che per i cittadini italiani residenti all’estero si considera direttamente adibito ad abitazione principale l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato.


In questa pagina

590 LA COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL’IMPRESA
IL RUOLO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L’ AVVIO DELLA COMUNICAZIONE UNICA D’IMPRESA

La Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa (ComUnica) ha avuto un iter tormentato, iniziato a gennaio del 2007 con il D.L. n. 7/2007 (art. 9), convertito nella L. n. 40/2007, e concluso solo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2009 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che fissa le regole tecniche per le modalità di presentazione della Comunicazione Unica da parte dei soggetti interessati e quelle per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate.
Solo con la pubblicazione di tale decreto si può ritenere completato il quadro che regolamenta questo nuovo istituto: solo ora è possibile dare avvio alla Comunicazione Unica.
Qui di seguito cerchiamo di ricostruire tutte le tappe di questo tortuoso percorso.


1. LA COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL’IMPRESA

Dopo il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" – conosciuto come il primo pacchetto di liberalizzazioni – viene emanato il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, concernente “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”.
Si tratta del secondo pacchetto di liberalizzazioni, che viene successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
L’articolo 9 di tale decreto è rubricato “Comunicazione unica per la nascita dell'impresa”.
Nell'ottica della semplificazione amministrativa, tale articolo dispone che, per la nascita di una nuova impresa, venga d'ora in avanti effettuata una trasmissione unificata al Registro delle imprese di tutte quelle istanze che prima venivano presentate a diverse Pubbliche Amministrazioni.
In sostanza, ora si potrà effettuare la trasmissione di un'unica pratica che contiene le istanze di inizio o modificazione o cessazione delle attività dirette:
• al Registro delle imprese;
• all'Agenzia delle Entrate;
• all'INPS;
• all'INAIL
.

La "comunicazione unica" (detta anche ComUnica) diventerà l'unico strumento che tutte le imprese dovranno utilizzare per gestire le procedure di inizio, modificazione e cessazione delle attività.

. Se vuoi approfondire l’argomento delle liberalizzazioni e scaricare il testo del D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007, clicca QUI.


2. SOGGETTI COINVOLTI

L’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 7/2007 prevede che gli adempimenti possano essere curati dagli “interessati” solo “per via telematica o su supporto informatico”.
Non viene fatta alcuna distinzione di natura giuridica. Dunque, oltre che per le società, anche per gli imprenditori individuali si apre il percorso obbligatorio dell’invio telematico delle pratiche e degli atti al Registro delle imprese, da effettuarsi direttamente o tramite intermediari.

Sono estranei alla procedura della Comunicazione unica tutti i soggetti iscrivibili nel solo REA (enti pubblici non economici, fondazioni, associazioni, comitati, aziende speciali delle Camere di Commercio, ecc.), in quanto non riconducibili alla tipologia dell'impresa e pertanto sottratti all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese. (Si veda: Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 4 novembre 2008, Prot. 0042276).


3. LE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

I destinatari della Comunicazione unica sono le seguenti amministrazioni:
a) gli uffici del registro imprese delle Camere di Commercio;
b) l'Agenzia delle Entrate;
c) l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
d) l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
e) le Commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
f) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(art. 4, D.P.C.M. 6 maggio 2009).


4. I TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI DAL D.L. N. 7/2007

Secondo quanto stabilito ai commi 8 e 9, dell’art. 9, della legge n. 40/2007,di conversione del D.L. n. 7/2007, la Comunicazione Unica (ComUnica) entrerà in vigore solo il 19 febbraio 2008 (60 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto in questione).
Dal 19 febbraio 2008 le imprese avranno la facoltà di usare il nuovo sistema per sei mesi.

Dal 20 agosto 2008 la ComUnica diventerà obbligatoria e sarà l’unico strumento che tutte le imprese (comprese quelle individuali) dovranno utilizzare per gestire le procedure di inizio, modificazione e cessazione delle attività:
- al Registro delle imprese,
- all'Agenzia delle Entrate,
- all'INPS e
- all'INAIL
.


5. APPROVATO IL MODELLO DI COMUNICAZIONE UNICA (ComUnica)

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, il decreto interministeriale 2 novembre 2007, che approva il modello di comunicazione unica per la nascita dell’impresa, in attuazione del disposto di cui all’art. 9, comma 7, del D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazione, dalla legge n. 40/2007.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

Si riporta il fac-simile del:
pdfModello di Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa (Art. 9, D.L. n. 7/2007).


6. APPROVATE LE SPECIFICHE TECNICHE PER IL REGISTRO IMPRESE E REA

Con il D.M. 6 febbraio 2008 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2008), il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato:
1) le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico (Allegato A);
b) le specifiche tecniche necessarie per l'attivazione automatica dell'iscrizione, delle modifiche e delle cancellazioni agli enti previdenziali (Allegato B).

Al decreto ha fatto seguito la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3615/C del 8 febbraio 2008, che ha dettato le istruzioni per la compilazione della modulistica approvata dal nuovo decreto.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto e della circolare, clicca QUI.


7. STABILITE LE MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA COMUNICAZIONE UNICA

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3616/C del 15 febbraio 2008 (il cui testo viene riportato nell'Appendice normativa), al fine di agevolare l’utilizzo della nuova procedura e di semplificare effettivamente gli adempimenti per le imprese, ha chiarito le modalità di conferimento del potere di rappresentanza tramite procura speciale e di rappresentanza della Comunicazione Unica con l’utilizzo della sola firma digitale del soggetto incaricato.

Il Ministero, lasciando libera la possibilità di ricorrere ad una vera e propria procura speciale (art. 2203 C.C.), depositata ed iscritta presso l’Ufficio del Registro delle imprese, ha scelto una strada molto più snella e meno costosa predisponendo un formulario tipo di procura speciale, univoco a livello nazionale, che dovrà essere progressivamente integrato nel software di gestione della ComUnica.
Tale documento contenente la procura speciale dovrà essere acquisito tramite scansione in formato .pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica nel Riquadro 6 della ComUnica insieme ad una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato.
Per il conferimento della procura speciale è sufficiente la forma scritta semplice con sottoscrizione non autenticata.
L’ufficio del Registro delle imprese, dopo aver acquisito il documento allegato al plico informatico, potrà eventualmente effettuare i controlli opportuni senza arrestare o rallentare la procedura.

Resta ferma la disciplina di cui all'art. 46, lett. u) del D.P.R. n. 445/2000, che consente di comprovare lo status di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni, anche contestuale all’istanza.
Ne consegue che la domanda dovrà essere accettata dall’ufficio anche qualora sia proveniente da un procuratore speciale, che attesti contestualmente tale natura secondo le modalità di cui al suddetto decreto e sotto la propria personale responsabilità.

- Si riporta il:
  pdfFac-simile dello schema di incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della ComUnica al Registro delle imprese.


8. LA MANCATA PUBBLICAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE IMPEDISCE L’AVVIO DELLA COMUNICAZIONE UNICA

Per la completa operatività di questo nuovo procedimento si attende l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 7, dell'art. 9, del D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007, che dovrà fissare le regole tecniche e identificare le tipologie di adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali convogliati nella Comunicazione Unica.
Conformemente a quanto stabilito in questo decreto, le specifiche tecniche del formato elettronico:
a) per domande al Registro delle imprese e al REA;
b) per la presentazione della comunicazione unica per la nascita d'impresa relativamente alle informazioni previste per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA;
c) per la denuncia dell'iscrizione di un'impresa con dipendenti all'I.N.P.S.;
d) per la denuncia dell'iscrizione di un'impresa all'INAIL
,
saranno approvate con appositi provvedimenti adottati, rispettivamente, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL, sentito il CNIPA.
Le specifiche tecniche dovranno poi essere pubblicate nei rispettivi siti Internet.

Per completare il quadro, si attende ora l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 7, dell'art. 9, del D.L. n. 7/2007, che dovrà fissare le regole tecniche e identificare le tipologie di adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali convogliati nella Comunicazione Unica.


9. IN ARRIVO UNA PROROGA DI SEI MESI DELLA FASE TRANSITORIA

Per la fase transitoria / volontaria della Comunicazione unica per l’avvio dell’impresa, è in arrivo una proroga.
La nuova procedura telematica, quindi, non diventerà obbligatoria a partire dal 20 agosto 2008, come previsto in precedenza.
Lo ha comunicato l’Unioncamere, con Nota del 15 luglio 2008, Prot. 11275, precisando che lo slittamento deriva dalla ormai certa mancata emanazione - prima del 20 agosto - del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri il quale doveva definire i contenuti e le regole tecniche della Comunicazione unica.

Viene previsto un prolungamento di sei mesi della fase transitoria, che pertanto si protrarrà fino al 20 febbraio 2009.

Si ricorda che la fase sperimentale è stata avviata d’intesa con le altre Amministrazioni coinvolte il 19 febbraio 2008, nell’attesa di una sollecita pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che deve approvare le regole tecniche del nuovo procedimento.
Lo schema di decreto, pur avendo ricevuto il consenso di tutti i soggetti che dovevano esprimere il loro parere su di esso, si trova attualmente presso il Ministero della Funzione Pubblica e non verrà sicuramente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prima del 20 agosto 2008 e, pertanto, da tale data non si potrà dare l’avvio definitivo alla Comunicazione Unica.
A tale riguardo, UnionCamere, con la citata nota, ha segnalato l’avvenuta presentazione di un ordine del giorno, durante l’esame del Senato del DDL n. 735 - di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante “disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini" - avente ad oggetto la richiesta di proroga di sei mesi dell’introduzione definitiva della Comunicazione Unica, in modo da consentire la prosecuzione dell’attuale fase di sperimentazione.

Si riporta il testo della nota:
pdfUnionCamere – Nota del 15 luglio 2008, Prot. 11275 - Comunicazione unica.


10. PROROGATA LA FASE TRANSITORIA

Per effetto della mancata emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 7, dell'art. 9, del D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, che doveva fissare le regole tecniche e identificare le tipologie di adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali convogliati nella Comunicazione Unica, l'avvio obbligatorio, previsto inizialmente per il 20 agosto 2008, è stato posticipato a data da destinarsi.


11. L'AVVIO DELLA FASE SPERIMENTALE - COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

19 febbraio 2008: Parte la sperimentazione della Comunicazione Unica per l'avvio dell'attività d'impresa.
Nella stessa data, l’Agenzia delle Entrate, l’INAIL, l’INPS e UnionCamere hanno emanato un Comunicato Stampa congiunto nel quale vengono richiamati i tratti essenziali della nuova procedura.

- Si riporta il testo del Comunicato Stampa congiunto:
pdfSemplificazione: al via l'impresa in 1 giorno - Parte la sperimentazione della Comunicazione Unica per l'avvio dell'attività d'impresa.


Fase sperimentale - Le Camere di Commercio pilota

Per la realizzazione della fase sperimentale del progetto che consentirà di semplificare notevolmente le procedure necessarie per avviare un’attività imprenditoriale sono state scelte le seguenti 10 Camere di Commercio pilota: Torino, Venezia, Padova, Prato, Ravenna, Milano, Napoli, Pescara, Cagliari e Taranto.


12. ISTITUITA UNA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE NOTARIATO CAMERE DI COMMERCIO

Con Comunicato stampa del 15 aprile 2008, è stato reso noto che, in occasione della istituzione della Comunicazione Unica, il Consiglio Nazionale del Notariato ed Unioncamere hanno costituito una Commissione paritetica nazionale tra rappresentanti delle Camere di commercio e del Notariato italiano.
L’obiettivo principale della Commissione paritetica così costituita, sarà quello di studiare gli argomenti relativi alla pubblicità legale d’impresa e di stilare un manuale unico di istruzioni per l’inoltro delle pratiche societarie presso i Registri delle imprese, al fine di facilitare e snellire l’evasione delle domande.

. Se vuoi leggere il comunicato stampa del Consiglio Nazionale del Notariato, clicca QUI.


13. SOFTWARE PER LA COMPILAZIONE DELLE PRATICHE REGISTRO IMPRESE E INPS - FEDRAPLUS 6.0

Le Camere di Commercio, tramite InfoCamere, mettono, gratuitamente, a disposizione il software Fedra, nella sua versione avanzata FedraPlus: un'applicazione (per Windows 98/NT/2000/XP) che permette di compilare la modulistica Registro Imprese.

Con la partenza della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa e con l'emanazione della Circolare n. 3615/C del 8 febbraio 2008, che ha dettato le istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel Registro delle imprese e per le denunce al R.E.A., realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con il D.M. 6 febbraio 2008, anche il software FedraPlus ha subito un aggiornamento ed un adeguamento alla nuova normativa.
E' infatti disponibile la versione 6.0, la quale sostituisce TUTTE le precedenti versioni e release di Fedra e Fedra Plus.

. Se vuoi scaricare la versione 6 di FedraPlus per la Comunicazione Unica d’Impresa, clicca QUI.


E' disponibile anche una lista di prodotti alternativi a Fedra, redatta da InfoCamere in collaborazione con AssoSoftware.

. Se vuoi scaricare la lista dei prodotti alternativi a Fedra, clicca QUI.


14. PUBBLICATO IL DECRETO CHE FISSA LE REGOLE TECNICHE - COMPLETATO IL QUADRO PER L'AVVIO DELLA COMUNICAZIONE UNICA

Con undici mesi esatti di ritardo rispetto alla data stabilita dall’art. 9, della legge n. 40/2007, di conversione del D.L. n. 7/2007 (20 agosto 2008), a decorrere dal 20 luglio 2009 la Comunicazione Unica avrà finalmente il suo avvio.
E’ stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, contenente le regole tecniche per l’attuazione della Comunicazione Unica d’Impresa, previsto dall’art. 9, comma 7, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 2 aprile 2007, n. 40 e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate.
Pertanto, a decorrere dal 20 luglio 2009 (considerato che i giorni 18 e 19 cadono, rispettivamente, di sabato e di domenica), avrà avvio la Comunicazione Unica d’Impresa, come unico adempimento obbligatorio per l’invio telematico delle pratiche che hanno come destinatari l’Agenzia delle Entrate, l’Ufficio del Registro Imprese, l’INPS e l’INAIL e non sarà più consentito l’invio delle stesse con le attuali modalità.
Tale procedura riguarderà tutte le imprese, comprese quelle individuali, le quali dovranno, pertanto, essere in possesso della firma digitale.
Si invitano quindi gli intermediari, professionisti ed associazioni economiche di categoria, ad attivarsi con sollecitudine al fine della predisposizione delle pratiche suindicate con la nuova procedura della Comunicazione Unica.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

 

590 ULTERIORI NOVITA’ CONNESSE ALLA COMUNICAZIONE UNICA

 

1. Fissata la misura del bollo telematico per le imprese individuali

Il comma 10 dell’art. 9, del D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazione, dalla legge n. 40/2007, prevede, inoltre, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con apposito decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, stabilisca la misura dell’imposta di bollo per le imprese individuali che intendano procedere all'invio telematico delle pratiche.

A ciò ha provveduto la Legge Finanziaria 2008, stabilendo, all'art. 1, comma 205, quanto segue.
"205. All'articolo 1, comma 1-ter, lettera a), della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007, le parole: «euro 42,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 17,50» "

Pertanto - a decorrere dal 1° gennaio 2008 - la tariffa dell'imposta di bollo relativa a domande, denunce e atti presentate da imprese individuali per via telematica al Registro delle imprese è stata fissata in 17,50 euro.


2. Obbligo per le imprese dell’utilizzo della Posta Elettronica Certificata - PEC

Per la Comunicazione Unica le Camere di Commercio e gli altri Enti coinvolti adottano la Posta Elettronica Certificata (PEC).
Il Punto 5 del modello di Comunicazione Unica prevede l’indicazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per il recapito di tutta la documentazione amministrativa relativa a tutti i procedimenti attivati, sia di competenza del Registro delle imprese, che degli altri Enti coinvolti (Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL).
Nel caso l’impresa non disponga già della Posta Elettronica certificata, potrà richiedere l’attivazione direttamente con il modello di ComUnica.
Le Camere di Commercio, per facilitare le imprese nella compilazione della Comunicazione Unica, mettono a loro disposizione, una casella di Posta Elettronica Certificata, detta LegalMail, che verrà rilasciata gratuitamente per un anno.

. Se vuoi conoscere le modalità per la richiesta di una propria casella di Posta Elettronica Certificata, clicca QUI.

. Se vuoi avere tutte le informazioni sulla LegalMail, clicca QUI.


3. Atti al Registro delle imprese solo in formato PDF/A

Il D.P.C.M. 10 dicembre 2008, recante “Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle Imprese” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008) prevede l’obbligo di allegare alle istanze al Registro delle Imprese un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell’atto.
Pertanto, a decorrere dal 15 gennaio 2009 (data di entrata in vigore del citato decreto), tutti gli atti da depositare al Registro delle Imprese, dovranno essere conformi allo standard PDF/A (Portable Document Format for Archive).

. Se vuoi avere tutte le informazioni sull'utilizzo del formato PDF/A, clicca QUI.
 

590 ADEMPIMENTI ASSOLTI CON LA COMUNICAZIONE UNICA E
COMUNICAZIONE TRA LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE

 

1. ADEMPIMENTI ASSOLTI TRAMITE LA COMUNICAZIONE UNICA

Gli adempimenti assolti tramite Comunicazione Unica sono:
a) dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (art. 35 del D.P.R. n. 633/1972);
b) domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;
c) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL;
d) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali (Art. 44, comma 8, del D.L. n. 269/2003. convertito, con modificazioni, nella L. n. 326/2003);
e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a:
1) attività esercitata;
2) cessazione attivita';
3) modifica denominazione impresa individuale;
4) modifica ragione sociale;
5) riattivazione attivita';
6) sospensione attivita';
7) modifica della sede legale;
8) modifica della sede operativa
;
g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;
h) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane (art. 5, D.P.C.M. 6 maggio 2009).


2. IL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE UNICA DA PARTE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE - VERIFICHE - PROTOCOLLAZIONE - RILASCIO DELLA RICEVUTA

Verifiche da parte del Registro imprese
Al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistema informatico del Registro delle imprese provvede a:
a) verificare le credenziali di accesso al servizio, nel caso di presentazione telematica;
b) verificare la consistenza e correttezza formale dei file informatici in base alle regole descritte nel decreto della modulistica;
c) verificare la consistenza e validità delle firme digitali apposte;
d) verificare la correttezza del recapito di PEC indicato dal mittente come casella dell'impresa;
e) verificara la correttezza delle chiavi identificative delle posizioni dell'impresa nei rispettivi archivi degli enti, in caso di variazione e cessazione;
f) verificare che i soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali;
g) verificare il buon esito delle disposizioni di pagamento telematico per diritti ed imposte ove richiesti, nel caso di presentazione telematica.

Nel caso non sia verificata anche una sola delle condizioni riportate sopra, la Comunicazione è irricevibile e il sistema notifica immediatamente l'informazione alla casella dell'impresa e in opportuna area riservata all'utente nel sito. (art. 10, D.P.C.M. 6 maggio 2009).


Protocollazione
Nel caso abbiano esito positivo le verifiche di cui sopra, la Comunicazione unica viene protocollata immediatamente nel sistema del Registro imprese.
Nel caso di presentazione telematica, la protocollazione avviene automaticamente. (art. 12, D.P.C.M. 6 maggio 2009).


Rilascio della ricevuta
A seguito della protocollazione, il sistema rilascia la ricevuta quale titolo per l'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 9, comma 3, della D.L. n. 7/2007.
La ricevuta e' un documento informatico firmato digitalmente dal conservatore del Registro delle imprese o suo delegato, con marcatura temporale del momento della firma. (art. 13, D.P.C.M. 6 maggio 2009).


3. TRASFERIMENTO TELEMATICO ALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE

La Comunicazione unica viene trasmessa immediatamente alle Amministrazioni interessate, ad esclusione di quella per una nuova impresa ai fini previdenziali, la quale viene inviata a seguito del completamento dell'iscrizione nel Registro delle imprese ovvero nell'Albo delle imprese artigiane.

Le comunicazioni sono inviate tramite sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPCC) e, nelle more della definizione dei relativi accordi di servizio, tramite PEC.

Il Registro delle imprese invia le comunicazioni alle Amministrazioni espressamente indicate nel modulo di Comunicazione unica.
Per gli opportuni controlli ai fini previdenziali, anche le comunicazioni non espressamente indirizzate all'INPS, sono trasmesse all'Istituto.

I dati inviati agli enti sono quelli previsti nel decreto della modulistica relativamente a:
a) modello di Comunicazione unica;
b) modulistica di competenza dell'ente;
c) i dati relativi al codice fiscale e partita IVA
.

Contestualmente al ricevimento della Comunicazione unica, le Amministrazioni comunicano al Registro delle imprese:
a) il numero identificativo della richiesta;
b) l'esito del ricevimento
.

Alla conclusione del procedimento di competenza, le amministrazioni comunicano al Registro delle imprese:
a) l'esito del procedimento;
b) il numero di registrazione nell'archivio dell'ente, in caso di nuova posizione
.

Le Amministrazioni, ad esclusione dell'Agenzia delle Entrate, comunicano alla casella dell'impresa gli esiti delle registrazioni nei propri archivi.

Nel caso la Comunicazione unica richieda correzioni o integrazioni, le amministrazioni richiedono la modifica con notifica alla casella dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica.
Ogni Amministrazione deve comunicare all'impresa le modalità con le quali provvedere alle modifiche richieste. (art. 15, D.P.C.M. 6 maggio 2009).
 

590 MODULISTICA

MODULISTICA FISCALE

1. IVA - MODELLO AA9/9 (Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività per imprese individuali e lavoratori autonomi)

Al fine di adeguare alla vigente normativa la struttura e il contenuto del modello da utilizzare per la presentazione delle dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA da parte delle persone fisiche, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2008, n. 2008/17820 (Pubblicato il 06/02/2008 ai sensi dell'art. 1, comma 361, L. 24/12/2007, n° 244), sono state approvate le nuove specifiche tecniche per l’invio telematico del MODELLO AA9/9, da utilizzare per le dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività per imprese individuali e lavoratori autonomi.
Queste consentono l’indicazione dei codici di attività economica - costituiti da 6 cifre – contenuti nella nuova tabella ATECO 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008.
Il modello va utilizzato a decorrere dal 7 febbraio 2008
.

. Se vuoi scaricare il nuovo modello AA9/9 con le relative istruzioni, clicca QUI.


2. IVA – MODELLO AA7/9 (Dichiarazione di inizio attività, variazione e cessazione per i soggetti diversi dalle persone fisiche)

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell’11 dicembre 2007 è stato approvato il MODELLO AA7/9, da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il modello va utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Al fine di tenere conto delle disposizioni contenute nel Provvedimento 14 gennaio 2008, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2008, n. 2008/18190 (Pubblicato il 05/02/2008 ai sensi dell'art. 1, comma 361, L. 24/12/2007 n° 244), sono state approvate le nuove istruzioni per la compilazione del modello AA7/9, in sostituzione di quelle approvate unitamente al modello con Provvedimento 11 dicembre 2007 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 283 alla G.U. n. 298 del 24 dicembre 2007).

. Se vuoi scaricare il modello AA7/9 con le nuove istruzioni, clicca QUI.
3. CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE - ATECO 2007

È stata approvata, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 16 novembre 2007, la nuova tabella di classificazione delle attività economiche - ATECO 2007 - che a partire dal 1° gennaio 2008 deve essere utilizzata dai contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate e nelle domande e denunce da presentare al Registro delle imprese.

. Se vuoi approfondire l'argomento e scaricare la nuova tabella ATECO 2007 dal sito dell'Agenzia delle Ebntrate, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l'argomento e scaricare la nuova tabella ATECO 2007 dal sito dell'ISTAT, clicca QUI.
4. MODULISTICA DEGLI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

L’applicativo ComUnica consente di compilare la modulistica destinata all’INAIL e all’INPS.
Per questo è sufficiente selezionare il pulsante “Crea/modifica” posto in uno dei riquadri INAIL o INPS nella maschera degli “Allegati” di una pratica ComUnica. In questo modo viene attivata una funzione dedicata alla compilazione sia della modulistica INAIL che di quella INPS – DM 68 per le quali i dati dell’impresa e del dichiarante sono condivisi ed eventualmente precompilati recuperandoli dalla pratica Fedra, nel caso questa sia stata già allegata nel ComUnica.


4.1. Modelli INAIL in ComUnica

L’applicativo ComUnica permette di creare o modificare direttamente al suo interno, la pratica, ovvero i modelli, relativi all’INAIL.

I modelli attualmente inclusi nella ComUnica sono:
- Modello Quadro A: Denuncia d’iscrizione ditta – Dati anagrafici.

  Se vuoi consultare la versione cartacea dei modelli INAIL, clicca QUI.


4.2. Emanate le prime direttive dell'INAIL

L'INAIL, con la Circolare n. 8 del 8 febbraio 2008, oltre a presentare un quadro generale della nuova procedura, ha fornito anche istruzioni operative inerenti la lavorazione, il monitoraggio e lo stato delle pratiche.
La Circolare ricorda anche che la nuova procedura non modifica in alcun modo la normativa di riferimenti di ciascuna Amministrazione coinvolta, ma si limita a semplificare gli adempimenti in capo alle imprese con la previsione di nuove modalità di presentazione delle denunce di iscrizione.
Restano, pertanto inalterati:
a) i termini per la presentazione delle denunce di esercizio e per le altre denunce previste dall'art. 12 del Testo unico;
b) i requisiti che devono possedere gli intermediari per svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

Non è previsto, per il momento, l'utilizzo della comunicazione unica per le nuove iscrizioni di soggetti con polizze speciali, i quali continueranno ad inviare le comunicazioni tramite i canali in uso attualmente.
Per quanto attiene l'attività di back office, la comunicazione unica sarà gestita con le stesse modalità previste per le denunce di iscrizione web, provenienti da www.inail.it – Punto Cliente e da www.impresa.gov.it.

Dal 19 febbraio sarà avviata la sperimentazione della comunicazione unica, che, per quanto concerne l'INAIL, riguarderà l'intero territorio nazionale relativamente alle sole denunce di iscrizione di nuove aziende.
E' possibile effettuare la denuncia di iscrizione all'INAIL solo se contestualmente l'utente richiede anche l'iscrizione al registro delle imprese.
Il testo della Circolare viene riportato nell'Appendice normativa.


4.3. Modelli INPS in ComUnica

Per quanto riguarda l’INPS, sono previsti gli adempimenti seguenti:
• Comunicazioni previdenziali per Artigiani e Commercianti.
La modulistica relativa alle comunicazioni previdenziali per gli Artigiani e i Commercianti è attualmente contenuta in Fedra.
FedraPlus, dalla versione 1.10, contiene tale modulistica nei riquadri, rispettivamente, AA e AC dei modelli con dati sulle persone (I1, I2 e P).

• Comunicazioni per le aziende con dipendenti.
Riguarda quelle comunicazioni che oggi vengono effettuare tramite il Modello DM 68, ovvero il documento per le domande relative alle posizioni contributive per l’assolvimento di obblighi previdenziali e assistenziali in favore del personale dipendente da parte dei datori di lavoro.

• Comunicazioni per le aziende agricole
Riguarda quelle comunicazioni che sono oggi vengono effettuate tramite il modello cartaceo o telematico DA.
Tale modello verrà introdotto in una fase successiva.

Pertanto, i modelli attualmente inclusi nella ComUnica sono:
Modello ARCO1: Iscrizione di una Ditta individuale alla Gestione autonoma esercenti attività commerciali
Modello ARCO2: Iscrizione di una Società alla Gestione autonoma esercenti attività commerciali

. Se vuoi consultare la versione cartacea dei modelli INPS, clicca QUI.
 

590 APPROFONDIMENTI E GUIDE OPERATIVE

1) Sulle novità introdotte dal Decreto Bersani sulla Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa, si riporta un approfondimento, a cura di Claudio Venturi, nel quale vengono focalizzate le nuove procedure per l’avvio dell’attività al Registro delle imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL e analizzate le varie funzionalità del nuovo software ComUnica.
Lo studio è diviso in due parti:
• Nella PARTE PRIMA vengono analizzate le varie fasi che caratterizzano questo nuovo procedimento per l’avvio di un’attività d’impresa, le componenti del nuovo modello di comunicazione unica, i soggetti coinvolti e le varie fasi di attuazione.
• Nella PARTE SECONDA vengono analizzate le funzionalità del software ComUnica e le varie fasi di preparazione e di spedizione della pratica.
pdfLa Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa - PARTE PRIMA: La semplificazione per l’avvio dell’attività d’impresa.

pdfLa Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa - PARTE SECONDA: Guida all’utilizzo del software ComUnica.


2) Sul sito registro imprese.it è scaricabile una “Guida alla compilazione della Comunicazione Unica d’Impresa”.

  Se vuoi scaricare la GUIDA (Versione 3 del 3 aprile 2009), clicca QUI.


3) La Camera di Commercio di MILANO, per sensibilizzare e preparare i professionisti a questo importante cambiamento, organizza periodicamente delle iniziative formative sull'argomento.

  Se vuoi consultare la presentazione sulla Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa, proposta durante gli incontri formativi, clicca QUI.
 

590 ACCESSO AL SERVIZIO

 

Se vuoi accedere al servizio e scaricare il software di compilazione e di spedizione del "Modello di Comunicazione Unica", clicca QUI.
 
 

Ecco la modulistica presente nella categoria selezionata:

 

Modulistica

 

word Cambio nome - modulo per maggiorenni

word Cambio nome - modulo per minorenni

pdf Cambio residenza - D.L. n. 47/2014 Istruzioni ed allegati



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